Solitamente la vendita e l'acquisto di un
immobile sono accompagnati da una serie di formalità burocratiche, a volta anche noiose, ma necessarie al fine di
garantire le due parti coinvolte nella trattativa e preservarle da sgradite sorprese.
Riassumiamo brevemente quali sono i principali documenti che occorre procurarsi nel caso in cui si debba procedere ad un'imminente vendita.
Il rogito notarile
Il documento più importante è il
rogito notarile, ovvero quell'atto che certifica la reale
proprietà dell'immobile. Ogni venditore deve possederlo.
Tale documento deve essere vagliato e certificato da un
notaio, normalmente di fiducia del compratore, sia perché è la parte che deve ricevere le maggiori
garanzie, sia perché è il compratore a farsi carico delle spese relative al suo compenso.
La scheda del catasto
E' un documento nel quale è riportata la
piantina dell'appartamento, oltre al quale devono essere rappresentati tutti i vani accessori come terrazze, balconi, cantine, box e ogni altra pertinenza.
I dati ricavati dalla
scheda catastale devono essere identici a quelli evidenziati dal rogito notarile, l'atto che certifica la proprietà di chi cede l'
immobile.
La cartina riporta fedelmente le misure dell'
appartamento, solitamente riprodotto in scala 1:200; quindi 1 centimetro sulla pianta è pari ad 1 metro reale. Attraverso la piantina è perciò possibile calcolare l'esatta metratura dell'immobile.
Sempre dalla scheda catastale si può facilmente dedurre l'
esposizione alla luce dell'appartamento, poiché viene indicata attraverso una freccia la direzione del nord.
La piantina riporta anche la disposizione degli
ambienti, la quale non deve aver subito variazioni. Eventuali cambiamenti devono essere documentati tramite condoni, autorizzazioni e concessioni edilizie varie.
Tale documento, la scheda catastale, è reperibile presso l'
Ufficio Comunale del Catasto.
L'ICI
E' l'
Imposta Comunale sugli Immobili, si paga per il periodo che va da
gennaio a
dicembre e deve essere pagata da tutti i proprietari di immobili iscritti nel "
Catasto Edilizio Urbano" ai quali può essere attribuita una rendita catastale.
La
rendita catastale, o valore catastale, è quella cifra indicata nel certificato catastale che indica il valore prodotto dalla rendita di un immobile. La cifra indicata è rilevante, oltre che ai fini del calcolo dell'
ICI, anche per calcolare il prezzo minimo che può essere dichiarato nel
rogito notarile, il quale è soggetto a tassazione.
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono il
proprietario dell'immobile, anche qualora esso sia dato in locazione, chi ne detiene l'
usufrutto, o chi ne abbia
diritto d'uso.
Non sono soggetti al pagamento dell'ICI l'
inquilino in affitto (provvede già il proprietario), chi detiene la
nuda proprietà (provvede l'usufruttuario), e chi detiene l'immobile a titolo gratuito, in
comodato d'uso, poiché a pagare è sempre il proprietario.
Quando ci si trova di fronte alla cessione di un immobile spetta al
venditore pagare la quota di ICI che copre tutto il periodo fino alla data della stipula del
contratto di vendita vero e proprio.
L'importo dell'ICI si calcola in base all'intero
valore dell'immobile, moltiplicando la base imponibile per l'
aliquota, la percentuale stabilita dal comune.
L'aliquota minima viene stabilita da ogni singolo comune e ha validità per l'anno successivo. L'aliquota minima è del
4 per mille, la massima del
7 per mille.
In alcuni casi possono essere applicate percentuali ridotte, come ad esempio nel caso di immobili adibiti a
prima abitazione, o date in affitto a soggetti che lo utilizzino come tale.
Viceversa, possono sussistere maggiorazioni per le
seconde case o locali adibiti ad uso commerciale.
In ogni caso le aliquote devono oscillare fra il minimo e il massimo consentiti (4-7 per mille).
L'ICI può essere pagata in una unica soluzione nell'arco dell'intero mese di
giugno, oppure in due rate: nel mese di giugno la prima, entro i primi venti giorni di
dicembre la seconda.